La maternità anticipata permette alla donna incinta di avere un esenzione al lavoro prima del settimo mese di gravidanza, questa possibilità è riconosciuta dagli articoli 16 e 17 del D. Lgs. 150/2001 ed è possibile in tre casi:

- Quando la gravidanza è a rischio
- Quando l’ambiente di lavoro è pericoloso per il feto o per la donna
- Quando la donna svolge un lavoro faticoso e non può essere spostata a fare altre mansioni.
È intuibile che la maternità anticipata è possibile solo per quelle donne che hanno un lavoro dipendente, mentre per le libere professioniste, lavoratrici autonome, lavoratrici in cassa integrazione o in mobilità, questa possibilità non è prevista.

Vediamo ora come presentare la domanda per la maternità anticipata.
In caso di gravidanza a rischio, la domanda di maternità anticipata deve essere presentata all’Asl di competenza, insieme alla domanda bisogna presentare il certificato medico di gravidanza e quello che attesta le complicanze.
Se il ginecologo che ha compilato i certificati fa parte del servizio sanitario nazionale, allora quel certificato è sufficiente, se invece il ginecologo non esercita in ospedale ma solo privatamente, allora il Servizio Sanitario Nazionale dovrà effettuare, entro 7 giorni, un accertamento, se la richiesta di controlli non arriva in questo lasso di tempo, allora la domanda è da ritenersi accolta.
Se la donna incinta non può più eseguire il suo lavoro a causa dell’ambiente non salutare per lei o per il feto o in caso di lavoro faticoso, la domanda può essere presentata o da lei o dal datore di lavoro.